Presenti sul territorio comunale.
LA SINDACA
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto Comunale;
Preso atto della situazione epidemiologica nel territorio comunale, che presenta, ad oggi, un preoccupante incremento del numero di cittadini risultati positivi al virus covid-19;
Considerate le ormai note difficoltà registrate dal sistema di monitoraggio, assistenza e tracciamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Verificato il mancato invio, ad oggi, delle richieste di emanazione delle Ordinanze di quarantene o di isolamento domiciliare nei confronti delle persone risultate positive al virus Sars-Cov2 e dei conviventi delle stesse;
Ravvisata l'esigenza,nonché l'urgenza,di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, volto a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini rispetto al rischio di diffusione del virus;
Ritenuto pertanto, necessario sospendere l'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
Dato atto che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 per l'adozione della presente Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
Ritenuto altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio comunale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 2, comma 1, del D.L. 1° aprile 2021, n.44;
Dato atto che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica;
Ravvisato che, per quanto sopra esposto, nonché alla luce della possibile evoluzione della diffusione incontrollata del virus, per le ragioni di cui in premessa, emerge la necessità di adottare misure più restrittive rispetto a quelle contenute nei provvedimenti governativi attualmente vigenti;
Ritenuto che allo stato sussistano i presupposti e le condizioni per l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Precisato che la presente Ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ma volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse, con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di San Fili; che in data 07.01.2021, considerate le gravi inefficienze nei tracciamenti da parte dell'Azienda Sanitaria di Cosenza, in riferimento al territorio comunale, venivano informate della temporanea chiusura delle scuole, la Prefettura UTG Cosenza,l'ASP di Cosenza, il Presidente della Regione Calabria, il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 e l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:
1. La sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, dal 10/01/2022 a tutto il 15/01/2022, ad esclusione degli uffici amministrativi e di segreteria;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
La trasmissione della presente Ordinanza, a mezzo PEC:
- Dirigente Scolastica dell'I.C. di San Fili-(Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- Prefettura UTG Cosenza-(Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- ASP di Cosenza (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- Polizia Municipale di San Fili (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
- Comando Stazione Carabinieri di San Fili - (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
AVVERTE
La presente Ordinanza ha decorrenza dal 10 gennaio 2022 e sino all'intera giornata del 15 Gennaio 2022, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.